Art. 7.
                Autonomia e organizzazione delle ASP

1.  Le  ASP  sono  enti  di  diritto pubblico per il perseguimento di
finalita'  di  rilevanza  sociale  e socio-sanitaria riconducibili ai
settori  indicati  nell'art.  10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2),
3),  4)  e  5) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 2. Le
ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale,
contabile,  tecnica e gestionale nell'ambito delle disposizioni della
presente  legge  e  del  relativo  regolamento  di  attuazione.  Esse
informano  la  propria  organizzazione  e di attivita' ai principi di
efficienza,  efficacia,  economicita'  e  trasparenza, ed operano con
criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio.
3.   Lo   statuto   dell'ASP   e'   trasmesso,   entro  dieci  giorni
dall'approvazione,  alla  competente  direzione generale della Giunta
regionale  per  l'apposizione del visto di conformita' alla normativa
vigente,  che  deve  avvenire  nel  termine  di  sessanta  giorni dal
ricevimento  dell'atto; il termine puo' essere sospeso una sola volta
in   caso   di   richiesta  di  chiarimenti  ovvero  di  riesame.  Le
disposizioni  del  presente  comma  si applicano anche alle modifiche
successive dello statuto.
4. L'organizzazione e l'attivita' delle ASP si conformano:
a)   al  principio  della  distinzione  tra  poteri  di  indirizzo  e
programmazione e poteri di gestione;
b) al principio della programmazione delle attivita' e dell'idoneita'
organizzativa  dell'istituzione,  al  fine di garantire la corretta e
regolare   erogazione   delle   prestazioni   in   conformita'   alle
disposizioni del piano di intervento regionale;
c)  al principio di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,
attribuendo  ad un unico soggetto funzionalita' connesse, strumentali
o  complementari  ed  individuando  specificamente  un unico organo o
soggetto  al  quale  affidare  la  responsabilita' dei procedimenti e
dell'azione amministrativa.
5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalita'
per  l'apposizione  del  visto  sugli statuti delle ASP, determina le
forme  del  concorso delle ASP alle attivita' di programmazione delle
attivita' sociali, socio-sanitarie ed educative, nonche' le modalita'
di  partecipazione  dei loro rappresentanti negli organismi istituiti
ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) della legge dell'8 novembre
2000, n. 328.
6.   L'organizzazione   e   la   contabilita'  dell'istituzione  sono
disciplinate,  in conformita' alle disposizioni della presente legge,
dal  regolamento  di  organizzazione  e  contabilita',  approvato dal
consiglio di amministrazione.
7.  Il  regolamento di organizzazione e di contabilita' e le relative
modifiche  sono  trasmessi  alla  competente Direzione generale della
Giunta  regionale  entro dieci giorni dall'approvazione. La Direzione
generale,   entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'atto,  puo'
chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.
8.   Le   ASP  possono,  nei  limiti  indicati  dai  propri  statuti,
contribuire al finanziamento delle attivita' delle organizzazioni del
terzo  settore,  come definite nell'art. 2 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001.
9.  Le  ASP  possono  porre  in  essere  tutti  gli  atti  e i negozi
giuridici,  anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei
propri   scopi   e   all'attuazione  degli  impegni  derivanti  dalla
programmazione   regionale.   Possono   costituire  o  partecipare  a
cooperative  sociali  e  ad  altri  enti  senza scopo di lucro aventi
finalita'  istituzionali  analoghe,  affini  o strumentali agli scopi
statutari  propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le
sue  finalita'  sociali,  ferma restando la convenienza economica per
l'azienda  e  il  rispetto  del  principio di trasparenza dell'azione
amministrativa.  Le  ASP  possono  assumere  in proprio iniziative di
liberalita'   e   di   solidarieta'   locale   e   di  internazionale
(cooperazione e sviluppo senza nessuna autorizzazione regionale.
10.  Alle  ASP  si  applica quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.