Art. 7. Autonomia e organizzazione delle ASP 1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalita' di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell'art. 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione e di attivita' ai principi di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio. 3. Lo statuto dell'ASP e' trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di conformita' alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine puo' essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto. 4. L'organizzazione e l'attivita' delle ASP si conformano: a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione; b) al principio della programmazione delle attivita' e dell'idoneita' organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformita' alle disposizioni del piano di intervento regionale; c) al principio di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalita' connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilita' dei procedimenti e dell'azione amministrativa. 5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalita' per l'apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attivita' di programmazione delle attivita' sociali, socio-sanitarie ed educative, nonche' le modalita' di partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) della legge dell'8 novembre 2000, n. 328. 6. L'organizzazione e la contabilita' dell'istituzione sono disciplinate, in conformita' alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilita', approvato dal consiglio di amministrazione. 7. Il regolamento di organizzazione e di contabilita' e le relative modifiche sono trasmessi alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione. La Direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, puo' chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni. 8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attivita' delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001. 9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalita' istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statutari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalita' sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalita' e di solidarieta' locale e di internazionale (cooperazione e sviluppo senza nessuna autorizzazione regionale. 10. Alle ASP si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.