Art. 8. Organi di amministrazione delle ASP 1. Sono organi di amministrazione delle ASP: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione. 2. La durata in carica del consiglio di amministrazione, le modalita' di nomina del presidente e del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione. 3. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ASP Esso e' costituito nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle indicazioni di cui all'art. 98, comma 2, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, ed e' composto da tre amministratori cosi' individuati: a) due nominati dal Comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale; b) uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto. 4. I requisiti per accedere alla carica di amministratore delle ASP sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 18, comma 2, e sono certificati a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione. 6. Sono incompatibili con la carica di amministratore delle ASP: a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonche' i legali rappresentanti ed i dirigenti della A.S.Re.M., delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP; b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni; c) i sindaci dei Comuni; d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonche' gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa; e) i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali; f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti; g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f); h) colui che ha liti pendenti con l'ASP; i) colui che per fatti compiuti allorche' era amministratore o dipendente dell'ASP e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito. 7. Le incompatibilita' di cui al comma 6 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'azienda. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. 8. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto. 10. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.