Art. 8.
                 Organi di amministrazione delle ASP

1. Sono organi di amministrazione delle ASP: a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione, le modalita'
di  nomina  del presidente e del vice-presidente, le competenze degli
organi  ed  il  loro  funzionamento,  compresi  l'adozione degli atti
urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute,
sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della
presente legge e del regolamento di attuazione.
3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' l'organo di indirizzo e di
verifica  dell'azione  amministrativa  e  gestionale dell'ASP Esso e'
costituito   nel  rispetto  delle  disposizioni  statutarie  e  delle
indicazioni  di  cui  all'art.  98, comma 2, della legge regionale 29
settembre  1999,  n.  34,  ed e' composto da tre amministratori cosi'
individuati:
a)  due  nominati  dal  Comune nel quale l'azienda ha la propria sede
legale;
b)  uno  nominato  dai  fondatori  o  dai  loro discendenti ovvero da
soggetti  rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o,
in  mancanza,  da  soggetti  individuati  secondo le previsioni dello
statuto.
4.  I  requisiti per accedere alla carica di amministratore delle ASP
sono  stabiliti  dal  regolamento di cui all'art. 18, comma 2, e sono
certificati  a  norma  dell'art.  47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5.   Non   possono   essere  nominati  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni
previste  dall'art.  58,  comma  1, del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267  e  dall'art.  2382  del  codice civile. Qualora dette
condizioni  intervengano  successivamente  alla  nomina,  il soggetto
decade. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione.
6. Sono incompatibili con la carica di amministratore delle ASP:
a)  gli  ufficiali  generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
delle  forze  armate  dello Stato che esercitano il comando su ambiti
territoriali  comprendenti  il comune in cui l'ASP ha la propria sede
legale,   nonche'  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  della
A.S.Re.M.,  delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate
con l'ASP;
b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni;
c) i sindaci dei Comuni;
d)  gli  assessori  dei  comuni  ove  ha  sede  l'azienda nonche' gli
assessori  di  altri  comuni  se  residenti  nel  comune  ove ha sede
l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
e) i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali;
f)  gli  amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o
di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o
periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
g)  i  consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera
in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);
h) colui che ha liti pendenti con l'ASP;
i)  colui  che  per  fatti  compiuti  allorche'  era amministratore o
dipendente  dell'ASP  e'  stato,  con  sentenza passata in giudicato,
dichiarato  responsabile  verso  l'ente  e  non  ha ancora estinto il
debito.
7.  Le incompatibilita' di cui al comma 6 devono essere rimosse entro
trenta  giorni  dalla  nomina  ad  amministratore  di ASP. In caso di
inadempimento,  l'interessato  decade automaticamente dalla carica di
amministratore dell'azienda. La decadenza e' dichiarata dal consiglio
di amministrazione alla scadenza del predetto termine.
8.   Ai  componenti  gli  organi  di  amministrazione  delle  ASP  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 78, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9.  Gli  amministratori  delle  ASP, in ogni caso, non possono essere
revocati  dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni
di legge o dello statuto.
10.  Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei
componenti  il  consiglio  di  amministrazione determina la decadenza
dell'intero  collegio.  In tal caso la Giunta regionale provvede alla
nomina  di  un  commissario  straordinario per la temporanea gestione
dell'ente  con  il  compito  di  procedere  alla ricostituzione degli
organi  ordinari.  L'organo  di  revisione contabile rimane in carica
fino alla sua naturale scadenza.