Art. 10.
                 Partecipazione alla programmazione

1.  La  Regione  prevede,  nella  fase  di elaborazione degli atti di
programmazione,  la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni
sindacali,  delle  organizzazioni di volontariato, delle associazioni
di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli
altri  soggetti  del  terzo  settore  al  processo  di programmazione
socio-sanitaria   in  ambito  regionale  e  locale,  avvalendosi  del
contributo  tecnico degli operatori, delle associazioni professionali
e  delle societa' scientifiche accreditate. 2. Ai sensi dell'art. 14,
comma  2,  del  decreto legislativo n. 502/1992, la giunta regionale,
sentita  la  competente  commissione  consiliare  che  si esprime nei
trenta  giorni successivi alla richiesta, istituisce e disciplina con
proprio  provvedimento  un'apposita  conferenza  degli  organismi  di
rappresentanza     degli     utenti,     del    terzo    settore    e
dell'imprenditorialita'  sociale  in  ogni  azienda  sanitaria, quale
strumento partecipativo.
3. Con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della giunta
regionale,  sentita  la  conferenza  permanente per la programmazione
socio-sanitaria,  che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta,
sono  definiti,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 2-quater, del decreto
legislativo  n.  502/1992,  i criteri e le modalita' di coordinamento
delle strutture operanti nell'area metropolitana.