Art. 10. Partecipazione alla programmazione 1. La Regione prevede, nella fase di elaborazione degli atti di programmazione, la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale, avvalendosi del contributo tecnico degli operatori, delle associazioni professionali e delle societa' scientifiche accreditate. 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, istituisce e disciplina con proprio provvedimento un'apposita conferenza degli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e dell'imprenditorialita' sociale in ogni azienda sanitaria, quale strumento partecipativo. 3. Con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentita la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 502/1992, i criteri e le modalita' di coordinamento delle strutture operanti nell'area metropolitana.