Art. 14.
                      Profili e piani di salute

1.  Il  profilo  e piano di salute, di seguito denominato PEPS, e' lo
strumento  con  cui  la  comunita'  locale,  a  livello distrettuale,
definisce  il  proprio  profilo di salute, individua gli obiettivi di
salute  e  produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche
del territorio. 2. E' compito del PEPS:
a) definire gli obiettivi prioritari di salute e benessere;
b)  identificare  tutti  i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e i
contributi specifici;
c)  attivare  gli  strumenti  di valutazione del raggiungimento degli
obiettivi.
3.  I  piani  attuativi  locali  di  cui  all'art. 15 recepiscono gli
obiettivi  di salute previsti dai PEPS relativi alla rete dei servizi
socio-sanitari.
4.  Il  comitato  dei  sindaci  di cui all'art. 8, sentiti i soggetti
interessati e previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 10,
comma 1, predispone il PEPS e lo approva a maggioranza.
5.  Le  ASL  e  le  aziende  ospedaliere  di  riferimento  forniscono
l'assistenza  necessaria, assicurano la partecipazione al processo di
elaborazione e approvazione dei PEPS e garantiscono la disponibilita'
di  tutte  le  informazioni epidemiologiche relative alla popolazione
del distretto.
6.  Ai  fini  di  cui al comma 2, il PEPS orienta la programmazione e
tiene   conto   degli   atti  fondamentali  di  indirizzo  regionali,
provinciali e comunali, compresi i piani di zona di cui all'art. 2, e
assicura  il  raccordo  con  altri  enti pubblici interessati, con le
strutture  di  assistenza,  le  organizzazioni  di  volontariato,  le
associazioni  di  promozione  sociale,  la  cooperazione sociale e il
terzo settore.
7.   La   giunta  regionale  elabora  apposite  linee  guida  per  la
predisposizione dei PEPS, di concerto con le province.
8.  Il  PEPS  ha  la  durata del piano socio-sanitario regionale e si
attua,  attraverso  programmi  operativi annuali che ne possono anche
costituire aggiornamento.