Art. 14. Profili e piani di salute 1. Il profilo e piano di salute, di seguito denominato PEPS, e' lo strumento con cui la comunita' locale, a livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute, individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio. 2. E' compito del PEPS: a) definire gli obiettivi prioritari di salute e benessere; b) identificare tutti i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e i contributi specifici; c) attivare gli strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 3. I piani attuativi locali di cui all'art. 15 recepiscono gli obiettivi di salute previsti dai PEPS relativi alla rete dei servizi socio-sanitari. 4. Il comitato dei sindaci di cui all'art. 8, sentiti i soggetti interessati e previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, predispone il PEPS e lo approva a maggioranza. 5. Le ASL e le aziende ospedaliere di riferimento forniscono l'assistenza necessaria, assicurano la partecipazione al processo di elaborazione e approvazione dei PEPS e garantiscono la disponibilita' di tutte le informazioni epidemiologiche relative alla popolazione del distretto. 6. Ai fini di cui al comma 2, il PEPS orienta la programmazione e tiene conto degli atti fondamentali di indirizzo regionali, provinciali e comunali, compresi i piani di zona di cui all'art. 2, e assicura il raccordo con altri enti pubblici interessati, con le strutture di assistenza, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, la cooperazione sociale e il terzo settore. 7. La giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione dei PEPS, di concerto con le province. 8. Il PEPS ha la durata del piano socio-sanitario regionale e si attua, attraverso programmi operativi annuali che ne possono anche costituire aggiornamento.