Art. 15.
                       Piani attuativi locali

1. Il piano attuativo locale e' lo strumento di programmazione con il
quale,    nell'ambito   delle   disposizioni   della   programmazione
socio-sanitaria   regionale   e   degli   indirizzi  impartiti  dalle
conferenze  dei  sindaci  di  cui  all'art.  7, le ASL programmano le
attivita'  da  svolgere  recependo,  per  le  attivita'  sanitarie  e
socio-sanitarie territoriali, quanto previsto dai PEPS di distretto e
dai  piani di zona di cui all'art. 2; il piano attuativo locale ha la
durata   del   piano   socio-sanitario  regionale  e  puo'  prevedere
aggiornamenti  annuali.  2. La conferenza dei sindaci di cui all'art.
7,  in  base  alle  risultanze  dei  PEPS,  determina gli indirizzi e
definisce i criteri per la elaborazione del piano attuativo locale da
parte delle ASL.
3. Il direttore generale dell'ASL, previo confronto con i soggetti di
cui  all'art.  10,  adotta  il  piano  attuativo  e lo trasmette alla
conferenza dei sindaci, per acquisirne il parere.
4.  Il  direttore  generale  trasmette  il piano attuativo approvato,
corredato  del  parere  della  conferenza  dei  sindaci,  alla giunta
regionale che, entro quaranta giorni, ne verifica la conformita' alla
programmazione socio-sanitaria regionale.
5.  Il  piano  attuativo  si realizza attraverso programmi annuali di
attivita'    articolati,    per    quanto   riguarda   le   attivita'
socio-sanitarie territoriali, per distretti.
6.  Il  direttore  generale  dell'ASL  adotta il programma annuale di
attivita'  di  cui  al  comma  5  entro l'anno precedente a quello di
riferimento,  previa  intesa,  per  la  parte relativa alle attivita'
afferenti all'area dell'integrazione socio-sanitaria, con il comitato
dei  sindaci  di  distretto  di  cui  all'art. 8, e lo trasmette alla
conferenza dei sindaci e alla giunta regionale.
7.  La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
che  si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera
specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al
presente articolo.