Art. 15. Piani attuativi locali 1. Il piano attuativo locale e' lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi impartiti dalle conferenze dei sindaci di cui all'art. 7, le ASL programmano le attivita' da svolgere recependo, per le attivita' sanitarie e socio-sanitarie territoriali, quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di zona di cui all'art. 2; il piano attuativo locale ha la durata del piano socio-sanitario regionale e puo' prevedere aggiornamenti annuali. 2. La conferenza dei sindaci di cui all'art. 7, in base alle risultanze dei PEPS, determina gli indirizzi e definisce i criteri per la elaborazione del piano attuativo locale da parte delle ASL. 3. Il direttore generale dell'ASL, previo confronto con i soggetti di cui all'art. 10, adotta il piano attuativo e lo trasmette alla conferenza dei sindaci, per acquisirne il parere. 4. Il direttore generale trasmette il piano attuativo approvato, corredato del parere della conferenza dei sindaci, alla giunta regionale che, entro quaranta giorni, ne verifica la conformita' alla programmazione socio-sanitaria regionale. 5. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attivita' articolati, per quanto riguarda le attivita' socio-sanitarie territoriali, per distretti. 6. Il direttore generale dell'ASL adotta il programma annuale di attivita' di cui al comma 5 entro l'anno precedente a quello di riferimento, previa intesa, per la parte relativa alle attivita' afferenti all'area dell'integrazione socio-sanitaria, con il comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 8, e lo trasmette alla conferenza dei sindaci e alla giunta regionale. 7. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al presente articolo.