Art. 16.
              Piani attuativi delle aziende ospedaliere

1.  Il  piano attuativo ospedaliero e' lo strumento di programmazione
con  il  quale,  nell'ambito  delle disposizioni della programmazione
socio-sanitaria  regionale  e  degli  indirizzi  e. valutazioni della
conferenza  dei  sindaci  dell'ASL  nel  cui  territorio  e' ubicata,
l'azienda  ospedaliera  programma le attivita' di propria competenza,
tenendo conto di quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di
zona  di  cui  all'art.  2;  2.  Il piano attuativo ospedaliero ha la
durata   del   piano   socio-sanitario  regionale  e  puo'  prevedere
aggiornamenti annuali.
3.  Il  direttore generale dell'azienda ospedaliera, previo confronto
con  i  soggetti  di  cui  all'art.  10,  adotta  il  piano attuativo
ospedaliero  e  lo  trasmette  alla  conferenza dei sindaci di cui al
comma  1  per  l'acquisizione  del parere di competenza. Il direttore
generale  trasmette  il  piano  attuativo e le eventuali osservazioni
alla   giunta   regionale   che,  verificatane  la  conformita'  alla
programmazione  socio-sanitaria  regionale, lo approva entro quaranta
giorni dal ricevimento.
4.  Il  piano  attuativo  si realizza attraverso programmi annuali di
attivita'.
5. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera adotta il programma
annuale  di  attivita'  di  cui  al comma 4 entro l'anno precedente a
quello  di  riferimento  e lo trasmette alla conferenza dei sindaci e
alla giunta regionale.
6.  La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
che  si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera
specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al
presente articolo.