Art. 16. Piani attuativi delle aziende ospedaliere 1. Il piano attuativo ospedaliero e' lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi e. valutazioni della conferenza dei sindaci dell'ASL nel cui territorio e' ubicata, l'azienda ospedaliera programma le attivita' di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di zona di cui all'art. 2; 2. Il piano attuativo ospedaliero ha la durata del piano socio-sanitario regionale e puo' prevedere aggiornamenti annuali. 3. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, previo confronto con i soggetti di cui all'art. 10, adotta il piano attuativo ospedaliero e lo trasmette alla conferenza dei sindaci di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere di competenza. Il direttore generale trasmette il piano attuativo e le eventuali osservazioni alla giunta regionale che, verificatane la conformita' alla programmazione socio-sanitaria regionale, lo approva entro quaranta giorni dal ricevimento. 4. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attivita'. 5. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera adotta il programma annuale di attivita' di cui al comma 4 entro l'anno precedente a quello di riferimento e lo trasmette alla conferenza dei sindaci e alla giunta regionale. 6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al presente articolo.