Art. 17.
                 Relazione socio-sanitaria aziendale

1.   La  relazione  socio-sanitaria  aziendale  e'  lo  strumento  di
accertamento  e  documentazione  dei  risultati raggiunti in rapporto
agli   obiettivi   definiti   dalla   programmazione  socio-sanitaria
regionale  e  aziendale,  anche  sulla base di un apposito insieme di
indicatori  di valutazione. 2. La relazione socio-sanitaria aziendale
e'  predisposta dal direttore generale, previo parere del collegio di
direzione  e del consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di riferimento.
3.La relazione socio-sanitaria aziendale e' trasmessa:
a) dalle ASL alla giunta regionale e alla conferenza dei sindaci;
b)  dalle aziende ospedaliere alla giunta regionale e alla conferenza
dei sindaci dell'ASL nel cui territorio sono ubicate.
4.  Le  conferenze dei sindaci esprimono le proprie valutazioni sulle
relazioni  socio-sanitarie  e  le  trasmettono alla giunta regionale,
anche ai fini della valutazione sull'operato del direttore generale.