Art. 17. Relazione socio-sanitaria aziendale 1. La relazione socio-sanitaria aziendale e' lo strumento di accertamento e documentazione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e aziendale, anche sulla base di un apposito insieme di indicatori di valutazione. 2. La relazione socio-sanitaria aziendale e' predisposta dal direttore generale, previo parere del collegio di direzione e del consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 3.La relazione socio-sanitaria aziendale e' trasmessa: a) dalle ASL alla giunta regionale e alla conferenza dei sindaci; b) dalle aziende ospedaliere alla giunta regionale e alla conferenza dei sindaci dell'ASL nel cui territorio sono ubicate. 4. Le conferenze dei sindaci esprimono le proprie valutazioni sulle relazioni socio-sanitarie e le trasmettono alla giunta regionale, anche ai fini della valutazione sull'operato del direttore generale.