Art. 18. Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali 1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti territoriali. 2. Gli ambiti territoriali delle nuove aziende corrispondono, di norma, ai territori delle province, ferma restando la facolta' di mantenere nelle aziende, in relazione ai bisogni dei cittadini, comuni di altra provincia. 3. Nel caso in cui la singola provincia abbia una popolazione superiore a 400.000 abitanti; e' facolta' del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, di individuare un numero maggiore di aziende. 4. Al fine del miglioramento della funzionalita' dei servizi, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche su iniziativa degli enti locali, puo' essere disposto lo spostamento di singoli comuni o di circoscrizioni da uno ad altro ambito territoriale aziendale. A tal fine la giunta regionale acquisisce il parere delle conferenze dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione interessate. 5. Le nuove ASL sono costituite in azienda, con personalita' giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con decreto del presidente della giunta regionale, con il quale e' altresi' dichiarata l'estinzione delle ASL preesistenti.