Art. 18.
      Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali

1.  Con  deliberazione  del  Consiglio  regionale,  su proposta della
giunta  regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti
territoriali.   2.   Gli  ambiti  territoriali  delle  nuove  aziende
corrispondono,  di norma, ai territori delle province, ferma restando
la  facolta'  di mantenere nelle aziende, in relazione ai bisogni dei
cittadini, comuni di altra provincia.
3.  Nel  caso  in  cui  la  singola  provincia  abbia una popolazione
superiore a 400.000 abitanti; e' facolta' del Consiglio regionale, su
proposta della giunta regionale, di individuare un numero maggiore di
aziende.
4.  Al  fine  del  miglioramento della funzionalita' dei servizi, con
deliberazione  del  Consiglio  regionale,  su  proposta  della giunta
regionale,  anche  su  iniziativa  degli  enti  locali,  puo'  essere
disposto  lo spostamento di singoli comuni o di circoscrizioni da uno
ad  altro  ambito  territoriale  aziendale.  A  tal  fine  la  giunta
regionale  acquisisce  il  parere  delle conferenze dei sindaci o dei
presidenti di circoscrizione interessate.
5.  Le  nuove  ASL  sono  costituite  in  azienda,  con  personalita'
giuridica  pubblica  ed  autonomia  imprenditoriale,  con decreto del
presidente   della   giunta  regionale,  con  il  quale  e'  altresi'
dichiarata l'estinzione delle ASL preesistenti.