Art. 2. I livelli e gli strumenti di programmazione 1. La programmazione socio-sanitaria della Regione assicura, in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed alla legge dell'8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) lo sviluppo dei servizi di prevenzione dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale. 2. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello regionale il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione. 3. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello locale: a) i profili e piani di salute di cui all'art. 14; b) i piani attuativi delle aziende sanitarie locali (ASL) di cui all'art. 15; c) i piani attuativi delle aziende ospedaliere di cui all'art. 16; d) i piani di zona di cui all'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 (norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). 4. Sono strumenti triennali di valutazione e di monitoraggio della programmazione socio-sanitaria regionale: a) la relazione socio-sanitaria regionale di cui all'art. 13; b) la relazione socio-sanitaria aziendale di cui all'art. 17.