Art. 2.
             I livelli e gli strumenti di programmazione

1.  La  programmazione  socio-sanitaria  della  Regione  assicura, in
coerenza  con  i  principi  di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'art.  1  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421), ed alla legge
dell'8  novembre  2000  n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema  integrato  di  interventi e servizi sociali) lo sviluppo dei
servizi  di  prevenzione dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi
sanitari  territoriali  e  la  loro  integrazione  con  i  servizi di
assistenza   sociale.   2.   Sono   strumenti   della  programmazione
socio-sanitaria   a   livello   regionale  il  piano  socio-sanitario
regionale ed i relativi strumenti di attuazione.
3.  Sono  strumenti  della  programmazione  socio-sanitaria a livello
locale:
a) i profili e piani di salute di cui all'art. 14;
b)  i  piani  attuativi  delle  aziende sanitarie locali (ASL) di cui
all'art. 15;
c) i piani attuativi delle aziende ospedaliere di cui all'art. 16;
d) i piani di zona di cui all'art. 17 della legge regionale 8 gennaio
2004 n. 1 (norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di  interventi  e  servizi  sociali  e riordino della legislazione di
riferimento).
4.  Sono  strumenti  triennali di valutazione e di monitoraggio della
programmazione socio-sanitaria regionale:
a) la relazione socio-sanitaria regionale di cui all'art. 13;
b) la relazione socio-sanitaria aziendale di cui all'art. 17.