Art. 20. Aziende ospedaliere 1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sono individuate le aziende ospedaliere del sistema sanitario regionale contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi. 2. Le aziende ospedaliere, individuate con le modalita' del comma 1, dotate di personalita' giuridica pubblica, sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale.