Art. 20.
                         Aziende ospedaliere

1.  Con  deliberazione  del  Consiglio  regionale,  su proposta della
giunta regionale, sono individuate le aziende ospedaliere del sistema
sanitario  regionale contestualmente all'assegnazione alle stesse dei
singoli  presidi.  2.  Le  aziende  ospedaliere,  individuate  con le
modalita'  del  comma  1,  dotate di personalita' giuridica pubblica,
sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale.