Art. 22.
Articolazione   territoriale   degli   enti   gestori   dei   servizi
                         socio-assistenziali

1.  La  coincidenza  fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui
all'art.    19    e   quelli   degli   enti   gestori   dei   servizi
socio-assistenziali  costituisce  la  forma  idonea  per  la gestione
ottimale  delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di
piano  da  raggiungere.  2.  La  Regione promuove ed incentiva, anche
finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, a seguito di
presentazione,  da  parte del comitato dei sindaci di cui all'art. 8,
di apposita proposta, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.