Art. 22. Articolazione territoriale degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali 1. La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'art. 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere. 2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, a seguito di presentazione, da parte del comitato dei sindaci di cui all'art. 8, di apposita proposta, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.