Art. 24. Disposizioni transitorie 1. Le aziende sanitarie regionali di nuova costituzione succedono alle aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere gia' di titolarita' delle aziende preesistenti relativi alle funzioni ed attivita' ad esse conferite, assumendone i relativi diritti e obblighi. 2. I direttori generali, entro centottanta giorni dalla data della costituzione delle aziende sanitarie regionali, adottano l'atto aziendale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992. 3. Nelle nuove ASL derivate dalla fusione di due o piu' aziende preesistenti, sino alla costituzione del nuovo collegio sindacale, le relative funzioni sono svolte dal collegio sindacale dell'azienda che nell'anno precedente ha presentato la maggior entita' di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali. Per le restanti ASL continua ad operare, sino alla sua naturale scadenza, il collegio sindacale in carica. Con lo stesso criterio e' individuata la sede legale provvisoria fino all'individuazione della sede definitiva da parte della giunta regionale su proposta del direttore generale e previo parere della conferenza dei sindaci di cui all'art. 7. 4. Con decreto del presidente della giunta regionale, i beni patrimoniali mobili ed immobili, previa ricognizione dei medesimi, sono ricondotti al patrimonio dell'azienda di destinazione. Il provvedimento della giunta regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992. 5. Con provvedimento della giunta regionale sono definiti i criteri e le modalita' di gestione della contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale relativa agli anni precedenti e le modalita' di gestione delle attivita' e passivita' pregresse. Con il medesimo provvedimento sono altresi' definite le modalita' per la gestione transitoria dei servizi di tesoreria.