Art. 24.
                      Disposizioni transitorie

1.  Le  aziende  sanitarie  regionali di nuova costituzione succedono
alle  aziende  estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
di  qualunque  genere  gia' di titolarita' delle aziende preesistenti
relativi  alle funzioni ed attivita' ad esse conferite, assumendone i
relativi   diritti   e  obblighi.  2.  I  direttori  generali,  entro
centottanta  giorni  dalla  data  della  costituzione  delle  aziende
sanitarie  regionali, adottano l'atto aziendale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 502/1992.
3.  Nelle  nuove  ASL  derivate  dalla  fusione di due o piu' aziende
preesistenti, sino alla costituzione del nuovo collegio sindacale, le
relative funzioni sono svolte dal collegio sindacale dell'azienda che
nell'anno  precedente  ha  presentato  la  maggior entita' di risorse
gestite  desumibili dalle assegnazioni regionali. Per le restanti ASL
continua  ad  operare,  sino  alla sua naturale scadenza, il collegio
sindacale  in  carica.  Con lo stesso criterio e' individuata la sede
legale  provvisoria  fino all'individuazione della sede definitiva da
parte  della  giunta  regionale  su proposta del direttore generale e
previo parere della conferenza dei sindaci di cui all'art. 7.
4.  Con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale,  i  beni
patrimoniali  mobili  ed  immobili, previa ricognizione dei medesimi,
sono  ricondotti  al  patrimonio  dell'azienda  di  destinazione.  Il
provvedimento  della  giunta  regionale  costituisce  titolo  per  la
trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992.
5. Con provvedimento della giunta regionale sono definiti i criteri e
le  modalita'  di gestione della contabilita' economico-finanziaria e
patrimoniale relativa agli anni precedenti e le modalita' di gestione
delle attivita' e passivita' pregresse. Con il medesimo provvedimento
sono  altresi'  definite le modalita' per la gestione transitoria dei
servizi di tesoreria.