Art. 25.
                        Abrogazione di norme

1.  Sono  abrogati  gli articoli 2, 5, 6 e 8 della legge regionale n.
30/1984,  come  da ultimo modificati dalla legge regionale 25 ottobre
1996, n. 78. 2. A far data dall'entrata in vigore della deliberazione
di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e'  abrogata  la legge regionale 12
dicembre 1997, n. 61, (norme per la programmazione sanitaria e per il
piano sanitario regionale per il triennio 1997/1999).
3.  A far data dall'entrata in vigore delle deliberazioni di cui agli
articoli  18  comma  1, 20 comma 1 e 21 comma 1, e' abrogata la legge
regionale  22  settembre  1994,  n. 39, (individuazione delle aziende
sanitarie regionali).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Torino, 6 agosto 2007
                         p. Mercedes Bresso
                    Il vice Presidente: Peveraro
(Omissis)