Art. 25. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 6 e 8 della legge regionale n. 30/1984, come da ultimo modificati dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 78. 2. A far data dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, e' abrogata la legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61, (norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997/1999). 3. A far data dall'entrata in vigore delle deliberazioni di cui agli articoli 18 comma 1, 20 comma 1 e 21 comma 1, e' abrogata la legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, (individuazione delle aziende sanitarie regionali). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 6 agosto 2007 p. Mercedes Bresso Il vice Presidente: Peveraro (Omissis)