Art. 5.
                        Presidente del CORESA

1. Il presidente del CORESA e' eletto dal consiglio stesso fra i suoi
membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti o,
in  secondo scrutinio, a maggioranza semplice. 2. In caso di assenza,
impedimento,  morte o dimissioni del presidente, le relative funzioni
sono  svolte  da  un  vice presidente, nominato dal presidente con le
modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4, comma 4.
3. Il presidente provvede a:
a) convocare l'assemblea plenaria;
b) predisporre l'ordine del giorno delle sedute;
c) designare uno o piu' relatori degli argomenti da trattare;
d)  invitare  a  partecipare  alle  sedute,  per l'esame di specifici
problemi,  esperti  nelle  materie attinenti gli argomenti all'ordine
del giorno;
e)  eseguire  ogni  altro adempimento demandatogli dal regolamento di
cui all'art. 4, comma 4.
4. I dirigenti regionali delle strutture competenti per materia hanno
diritto  di  partecipare  alle sedute dell'assemblea plenaria e delle
sue eventuali articolazioni.