Art. 5. Presidente del CORESA 1. Il presidente del CORESA e' eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti o, in secondo scrutinio, a maggioranza semplice. 2. In caso di assenza, impedimento, morte o dimissioni del presidente, le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal presidente con le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4, comma 4. 3. Il presidente provvede a: a) convocare l'assemblea plenaria; b) predisporre l'ordine del giorno delle sedute; c) designare uno o piu' relatori degli argomenti da trattare; d) invitare a partecipare alle sedute, per l'esame di specifici problemi, esperti nelle materie attinenti gli argomenti all'ordine del giorno; e) eseguire ogni altro adempimento demandatogli dal regolamento di cui all'art. 4, comma 4. 4. I dirigenti regionali delle strutture competenti per materia hanno diritto di partecipare alle sedute dell'assemblea plenaria e delle sue eventuali articolazioni.