Art. 6. Sostituzione dell'art. 108 della legge regionale n. 44/2000 1. L'art. 108 della legge regionale n. 44/2000, come inserito dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Art. 108 (La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria). - 1. La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo n. 502/1992, e' l'organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria. 2. La conferenza esprime parere, entro sessanta giorni dalla richiesta: a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale; b) sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali; c) sulla relazione socio-sanitaria regionale. 3. La conferenza puo' formulare proposte sui documenti di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. La conferenza valuta lo stato dell'organizzazione e l'efficacia dei servizi; a questo fine, la giunta regionale trasmette alla conferenza i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale. 5. La conferenza, istituita con decreto del presidente della giunta regionale, e' presieduta dal medesimo o da suo delegato ed e' cosi' composta: a) dal sindaco della Citta' di Torino, o un suo delegato, nella sua qualita' di presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali); b) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL; c) dai presidenti delle province piemontesi; d) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani; e) da due rappresentanti della Lega delle autonomie locali; f) da un rappresentante della associazione nazionale piccoli comuni d'Italia; g) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani; h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale; i) da un rappresentante del terzo settore. 6. I componenti di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), h) e i) sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza. 7. Le modalita' di funzionamento della conferenza e delle sue eventuali articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento, approvato con deliberazione della giunta regionale, informata la commissione consiliare competente. Il medesimo provvedimento definisce altresi' le modalita' di raccordo della stessa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).".