Art. 6.
     Sostituzione dell'art. 108 della legge regionale n. 44/2000

1.  L'art.  108  della  legge  regionale  n.  44/2000,  come inserito
dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e' sostituito
dal   seguente:   "Art.   108   (La   conferenza  permanente  per  la
programmazione socio-sanitaria). - 1. La conferenza permanente per la
programmazione  socio-sanitaria,  di  cui all'art. 2, comma 2-bis del
decreto  legislativo n. 502/1992, e' l'organo attraverso cui gli enti
locali  territoriali  concorrono  alla definizione e alla valutazione
delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.
2.   La  conferenza  esprime  parere,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta:
a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale;
b)  sulla  proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali;
c) sulla relazione socio-sanitaria regionale.
3.  La  conferenza  puo'  formulare  proposte sui documenti di cui al
comma 2, lettere a) e b).
4.  La  conferenza  valuta lo stato dell'organizzazione e l'efficacia
dei  servizi;  a  questo  fine,  la  giunta  regionale trasmette alla
conferenza  i  documenti  di verifica sullo stato di attuazione della
programmazione regionale.
5.  La  conferenza, istituita con decreto del presidente della giunta
regionale,  e'  presieduta dal medesimo o da suo delegato ed e' cosi'
composta:
a)  dal  sindaco della Citta' di Torino, o un suo delegato, nella sua
qualita'   di   presidente   delle   conferenze   dei  presidenti  di
circoscrizione  di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale 24
gennaio  1995,  n.  10  (Ordinamento,  organizzazione e funzionamento
delle aziende sanitarie regionali);
b) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL;
c) dai presidenti delle province piemontesi;
d) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani;
e) da due rappresentanti della Lega delle autonomie locali;
f)  da  un rappresentante della associazione nazionale piccoli comuni
d'Italia;
g)  da  un  rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti montani;
h)  da  tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) da un rappresentante del terzo settore.
6.  I  componenti  di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), h) e i)
sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.
7.  Le  modalita'  di  funzionamento  della  conferenza  e  delle sue
eventuali  articolazioni  sono  disciplinate da apposito regolamento,
approvato  con  deliberazione  della  giunta  regionale, informata la
commissione   consiliare   competente.   Il   medesimo  provvedimento
definisce  altresi'  le  modalita'  di  raccordo  della stessa con la
conferenza  permanente  Regione-Autonomie  locali  di  cui all'art. 6
della  legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34  (Riordino delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  della Regione e degli enti
locali).".