Art. 7.
Conferenza  dei  sindaci  di  ASL  e  conferenze  dei  presidenti  di
               circoscrizione per la Citta' di Torino

1.  La  conferenza  dei  sindaci  di ASL di cui all'articolo 15 della
legge  regionale n. 10/1995 e, per la Citta' di Torino, le conferenze
dei  presidenti  di circoscrizione, concorrono alla definizione degli
indirizzi  generali  di  programmazione socio-sanitaria nelle forme e
nei  termini  previsti dall'art. 3, comma 14, del decreto legislativo
n.  502/1992,  nonche' dalle linee approvate dal Consiglio regionale.
2. La conferenza, in particolare:
a)   definisce,   nell'ambito  della  programmazione  socio-sanitaria
regionale,  le  linee  di  indirizzo  per  l'elaborazione  del  piano
attuativo  locale  di  cui all'art. 15. Eventuali scostamenti da tali
linee  debbono  essere adeguatamente motivati dal direttore generale.
Le  linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei
profili e piani di salute di cui all'art. 14;
b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e
sul  bilancio  di  esercizio  della ASL di riferimento e rimette alla
giunta  regionale le proprie osservazioni. In caso di parere negativo
la   giunta   regionale   assume   le   proprie   determinazioni  con
provvedimento motivato;
c) esprime i pareri previsti all'art. 3-bis, commi 6 e 7, del decreto
legislativo n. 502/1992, sull'operato del direttore generale dell'ASL
e  del  direttore  generale  dell'azienda  ospedaliera  eventualmente
insistente sul territorio di competenza;
d)  puo'  richiedere  alla  Regione  la revoca del direttore generale
dell'ASL   e   del   direttore   generale   dell'azienda  ospedaliera
eventualmente  insistente  sul  territorio  di  competenza,  nel caso
previsto  dall'articolo  3-bis,  comma  7, del decreto legislativo n.
502/1992;
e)   designa   un   componente  del  collegio  sindacale  dell'ASL  e
dell'azienda  ospedaliera  eventualmente insistente sul territorio di
competenza;
f)  esercita  ogni  altra  competenza  ad  essa riservata dalle norme
nazionali e regionali.
3.  Le  modalita' di funzionamento della conferenza sono disciplinate
dall'art.  15  della  legge  regionale  n.  10/1995.  Per, le aziende
sanitarie torinesi le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed
e)  sono esercitate dalle conferenze dei presidenti di circoscrizione
di  riferimento  territoriale  riunite  in  seduta congiunta sotto la
presidenza del sindaco o suo delegato.