Art. 7. Conferenza dei sindaci di ASL e conferenze dei presidenti di circoscrizione per la Citta' di Torino 1. La conferenza dei sindaci di ASL di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 10/1995 e, per la Citta' di Torino, le conferenze dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992, nonche' dalle linee approvate dal Consiglio regionale. 2. La conferenza, in particolare: a) definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'art. 15. Eventuali scostamenti da tali linee debbono essere adeguatamente motivati dal direttore generale. Le linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei profili e piani di salute di cui all'art. 14; b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio della ASL di riferimento e rimette alla giunta regionale le proprie osservazioni. In caso di parere negativo la giunta regionale assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato; c) esprime i pareri previsti all'art. 3-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 502/1992, sull'operato del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza; d) puo' richiedere alla Regione la revoca del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza, nel caso previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992; e) designa un componente del collegio sindacale dell'ASL e dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza; f) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali. 3. Le modalita' di funzionamento della conferenza sono disciplinate dall'art. 15 della legge regionale n. 10/1995. Per, le aziende sanitarie torinesi le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono esercitate dalle conferenze dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunite in seduta congiunta sotto la presidenza del sindaco o suo delegato.