Art. 8.
                  Comitato dei sindaci di distretto

1. Il comitato dei sindaci di distretto, di cui all'art. 3-quater del
decreto  legislativo  n. 502/1992, e' l'organo di partecipazione alla
programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale. 2. Il comitato
e'  composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale
del distretto di cui all'art. 19. Per le aziende sanitarie torinesi i
rinvii  al  comitato  dei  sindaci  di  distretto  devono  intendersi
riferiti  al comitato dei presidenti di circoscrizione di riferimento
territoriale.
3.   Al  comitato  partecipano  inoltre,  con  diritto  di  voto,  il
presidente della provincia ovvero, per le aziende sanitarie torinesi,
il  sindaco  della  Citta' di Torino nella sua qualita' di presidente
delle  conferenze  dei  presidenti di circoscrizione ed il presidente
dell'ente gestore dei servizi sociali.
4. Possono altresi' partecipare, senza diritto di voto, il presidente
della    conferenza   dei   sindaci   dell'azienda   territorialmente
competente,  il  direttore  del  distretto  ed il direttore dell'ente
gestore dei servizi sociali.
 5.  Gli  oneri  per  l'esercizio  delle funzioni dei comitati sono a
carico delle ASL interessate.