Art. 8. Comitato dei sindaci di distretto 1. Il comitato dei sindaci di distretto, di cui all'art. 3-quater del decreto legislativo n. 502/1992, e' l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale. 2. Il comitato e' composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto di cui all'art. 19. Per le aziende sanitarie torinesi i rinvii al comitato dei sindaci di distretto devono intendersi riferiti al comitato dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale. 3. Al comitato partecipano inoltre, con diritto di voto, il presidente della provincia ovvero, per le aziende sanitarie torinesi, il sindaco della Citta' di Torino nella sua qualita' di presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione ed il presidente dell'ente gestore dei servizi sociali. 4. Possono altresi' partecipare, senza diritto di voto, il presidente della conferenza dei sindaci dell'azienda territorialmente competente, il direttore del distretto ed il direttore dell'ente gestore dei servizi sociali. 5. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni dei comitati sono a carico delle ASL interessate.