Art. 9.
                          Atenei piemontesi

1.  Gli  atenei  piemontesi partecipano al processo di programmazione
socio-sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione
con  la  Regione.  2.  La Regione elabora protocolli d'intesa con gli
atenei,  per  la  regolamentazione  dell'apporto  delle  facolta'  di
medicina  e  chirurgia  alle  attivita'  assistenziali  del  servizio
sanitario  regionale e, contestualmente, dell'apporto di quest'ultimo
alle  attivita'  didattiche,  nel rispetto delle specifiche finalita'
istituzionali.
3.  Per  la  predisposizione  dei  protocolli di intesa e' costituita
un'apposita  commissione paritetica con funzione di supporto tecnico,
nominata   dalla   giunta   regionale   su  designazione  degli  enti
interessati.   Per   i   problemi   specifici   delle   singole  sedi
universitarie la commissione e' articolata territorialmente.
4.  La Regione elabora protocolli con gli atenei per la formazione di
figure professionali afferenti al comparto socio-sanitario.