Art. 11. Modifiche e abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) il comma 1, dell'art. 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"); b) la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44); c) l'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). 2. Nell'allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le parole: "ARES-Piemonte", sono soppresse. 3. Al comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 44/2000 le parole: "In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001", sono soppresse e la rubrica dell'art. 104 e' sostituita dalla seguente: "Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale".