Art. 11.
                       Modifiche e abrogazioni

1.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) il comma 1,
dell'art.   104   della   legge  regionale  26  aprile  2000,  n.  44
(Disposizioni  normative  per l'attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59");
b)  la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'Agenzia
regionale  delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e modifiche alla
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44);
c)  l'art.  17  della  legge  regionale  4  marzo  2003,  n. 2 (legge
finanziaria per l'anno 2003).
2.  Nell'allegato  B  della  legge  regionale  11  aprile  2001, n. 7
(Ordinamento   contabile   della   Regione   Piemonte),   le  parole:
"ARES-Piemonte", sono soppresse.
3.  Al  comma  2  dell'art.  104  della legge regionale n. 44/2000 le
parole:  "In  fase  transitoria  e  comunque non oltre il 31 dicembre
2001",  sono soppresse e la rubrica dell'art. 104 e' sostituita dalla
seguente: "Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale".