Art. 2.
                   Costituzione e oggetto sociale

1.   La   Regione   provvede  alla  costituzione  della  Societa'  di
committenza  Regione  Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte), il cui capitale
sociale  iniziale,  determinato  in € 120.000,00, e' interamente
sottoscritto   dalla  Regione.  2.  L'oggetto  sociale  comprende  le
funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in
particolare:
a)  la  redazione  dei  documenti preliminari alla progettazione e di
studi di fattibilita' delle opere di interesse;
b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici
di acquisizione;
c)  l'aggiudicazione  di appalti pubblici secondo quanto previsto dal
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro
di   lavori,   forniture   o  servizi  destinati  ad  amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
d)  tutte le attivita' accessorie e strumentali alle attivita' di cui
alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.
3.  La  Regione  affida alla SCR-Piemonte S.p.a. la realizzazione, in
veste  di  stazione  appaltante,  degli  interventi individuati nella
programmazione di cui all'art. 6.
4.  La  giunta  regionale, previo parere della commissione consiliare
competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte S.p.a.