Art. 2. Costituzione e oggetto sociale 1. La Regione provvede alla costituzione della Societa' di committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in € 120.000,00, e' interamente sottoscritto dalla Regione. 2. L'oggetto sociale comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in particolare: a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilita' delle opere di interesse; b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione; c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; d) tutte le attivita' accessorie e strumentali alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio. 3. La Regione affida alla SCR-Piemonte S.p.a. la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'art. 6. 4. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte S.p.a.