Art. 6.
                   Programmazione degli interventi

1.  In  attuazione  della programmazione pluriennale dei vari settori
d'intervento  di  cui  all'art.  1,  la giunta regionale, entro il 30
settembre  di ogni anno, individua con propria deliberazione, sentiti
i  soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la programmazione
delle attivita' di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte
S.p.a.,  previa  espressione  del parere della competente commissione
consiliare  entro  trenta  giorni  dall'invio  del relativo piano. 2.
Semestralmente   la  giunta  regionale  riferisce  alla.  commissione
consiliare  competente  circa  gli avanzamenti della programmazione e
presenta   gli   eventuali   aggiornamenti   o  integrazioni  per  il
conseguente  parere  consiliare con le modalita' e nei tempi previsti
al comma 1.
3.  Per  l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1,
la  Regione  e  i  soggetti  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
possono  richiedere alla SCR-Piemonte S.p.a. la redazione di appositi
studi di fattibilita'.
4.  Nell'ambito  dell'importo complessivo delle opere del piano degli
interventi,   la   SCR-Piemonte  S.p.a.  puo'  proporre  alla  giunta
regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base
di esigenze nuove.