Art. 6. Programmazione degli interventi 1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione, sentiti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la programmazione delle attivita' di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte S.p.a., previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano. 2. Semestralmente la giunta regionale riferisce alla. commissione consiliare competente circa gli avanzamenti della programmazione e presenta gli eventuali aggiornamenti o integrazioni per il conseguente parere consiliare con le modalita' e nei tempi previsti al comma 1. 3. Per l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), possono richiedere alla SCR-Piemonte S.p.a. la redazione di appositi studi di fattibilita'. 4. Nell'ambito dell'importo complessivo delle opere del piano degli interventi, la SCR-Piemonte S.p.a. puo' proporre alla giunta regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base di esigenze nuove.