Art. 7. Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale 1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento, di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attivita' di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte S.p.a., previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano. 2. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1, costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa pubblicazione della variante secondo la normativa vigente.