Art. 7.
  Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale

1.  In  attuazione  della programmazione pluriennale dei vari settori
d'intervento,  di  cui  all'art.  1, la giunta regionale, entro il 30
settembre  di  ogni  anno,  attraverso  la consultazione dei soggetti
destinatari  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera a), individua con
propria  deliberazione la programmazione delle attivita' di interesse
regionale  da  assegnare alla SCR-Piemonte S.p.a., previa espressione
del  parere  della  competente  commissione  consiliare  entro trenta
giorni  dall'invio  del  relativo piano. 2. Gli atti della Regione di
approvazione  dei  progetti di cui al comma 1, costituiscono variante
agli  strumenti  urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge
regionale  5  dicembre  1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa
pubblicazione della variante secondo la normativa vigente.