Art. 8. Norma finanziaria 1. La Regione conferisce alla SCR-Piemonte S.p.a. un fondo di inizio attivita', per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di curo, in termini di competenza, al quale si provvede, nel triennio 2007-2009, con le disponibilita' iscritte nell'unita' previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilita' ed Impianti fissi - Titolo 1 Spesa Corrente) del bilancio pluriennale 2007-2009, attualmente destinate alle spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte. 2. Allo stanziamento pari a 120.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 previsto per la costituzione del capitale sociale di cui all'art. 2, comma 1, iscritto nella UPB 08042 (Programmazione e Statistica-Rapporti con Societa' a partecipazione regionale - titolo 2 Spese di investimento) si provvede con le dotazioni finanziarie della UPB 26022 (Trasporti-Viabilita' ed Impianti fissi - titolo 2 Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007. 3. La giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con cui sono determinati i compensi di SCR-Piemonte S.p.a. per l'esercizio delle sue attivita'.