Art. 8.
                          Norma finanziaria

1.  La Regione conferisce alla SCR-Piemonte S.p.a. un fondo di inizio
attivita',  per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di curo, in
termini  di competenza, al quale si provvede, nel triennio 2007-2009,
con le disponibilita' iscritte nell'unita' previsionale di base (UPB)
26021  (Trasporti  Viabilita'  ed  Impianti  fissi  -  Titolo 1 Spesa
Corrente)  del  bilancio pluriennale 2007-2009, attualmente destinate
alle  spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte. 2. Allo stanziamento
pari  a  120.000,00  euro,  in  termini di competenza e di cassa, per
l'anno  finanziario  2007  previsto  per la costituzione del capitale
sociale  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  iscritto  nella  UPB 08042
(Programmazione  e  Statistica-Rapporti con Societa' a partecipazione
regionale  -  titolo  2  Spese  di  investimento)  si provvede con le
dotazioni   finanziarie  della  UPB  26022  (Trasporti-Viabilita'  ed
Impianti  fissi  -  titolo 2 Spese in conto capitale) del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2007.
3.  La  giunta  regionale  stabilisce,  con  proprio provvedimento, i
criteri  con  cui  sono determinati i compensi di SCR-Piemonte S.p.a.
per l'esercizio delle sue attivita'.