Art. 12.
                     Autorizzazione alla vendita

   1.  La vendita dei funghi epigei freschi spontanei commestibili e'
soggetta  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  comune ove ha luogo la
vendita.  2.  L'autorizzazione  comunale,  anche  limitata  a singole
specie,  e'  rilasciata  agli  esercenti, o ai preposti alla vendita,
riconosciuti   idonei   all'identificazione   delle   specie  fungine
commercializzate,   ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 376/1995, art. 2.