Art. 12. Autorizzazione alla vendita 1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei commestibili e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita. 2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, e' rilasciata agli esercenti, o ai preposti alla vendita, riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 2.