Art. 13. Idoneita' all'identificazione dei funghi 1. L'ASL, sede di ispettorato micologico, rilascia l'attestato di idoneita' all'identificazione dei funghi, valido sul territorio regionale. L'attestato e' conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 2. 1 micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanita' n. 686/1996 e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l'assessorato regionale alla sanita' sono esonerati dal possesso dell'attestato di cui al comma 1.