Art. 13.
              Idoneita' all'identificazione dei funghi

   1.  L'ASL, sede di ispettorato micologico, rilascia l'attestato di
idoneita'  all'identificazione  dei  funghi,  valido  sul  territorio
regionale.  L'attestato e' conforme al modello approvato dalla Giunta
regionale   e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Campania.  2.  1  micologi  in  possesso dell'attestato rilasciato ai
sensi  del decreto del Ministero della sanita' n. 686/1996 e iscritti
nel  registro  regionale  dei micologi istituito presso l'assessorato
regionale  alla sanita' sono esonerati dal possesso dell'attestato di
cui al comma 1.