Art. 14.
                      Certificazione sanitaria

   1.  La  vendita  dei funghi epigei spontanei commestibili freschi,
ivi   compresi   quelli   destinati   alla  ristorazione  pubblica  e
collettiva,  e'  consentita  solo  previa  certificazione di avvenuto
controllo  micologico.  2.  La  certificazione  e'  obbligatoria  per
chiunque,  in possesso di titolo autorizzativo, commercializza funghi
spontanei commestibili freschi.
   3. La certificazione e' soggetta al pagamento della somma prevista
dal tariffario regionale in vigore.
   4.  La  competenza  al  rilascio della certificazione sanitaria e'
attribuita  alle  ASL  che  la  esercitano  tramite  gli  ispettorati
micologici territorialmente competenti.