Art. 14. Certificazione sanitaria 1. La vendita dei funghi epigei spontanei commestibili freschi, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e collettiva, e' consentita solo previa certificazione di avvenuto controllo micologico. 2. La certificazione e' obbligatoria per chiunque, in possesso di titolo autorizzativo, commercializza funghi spontanei commestibili freschi. 3. La certificazione e' soggetta al pagamento della somma prevista dal tariffario regionale in vigore. 4. La competenza al rilascio della certificazione sanitaria e' attribuita alle ASL che la esercitano tramite gli ispettorati micologici territorialmente competenti.