Art. 15.
          Requisiti e condizioni per la commercializzazione

   1. La commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili
freschi  e'  effettuata  con  le  seguenti  modalita':  a)  i funghi,
suddivisi  per  specie,  sono  contenuti  in  cassette sulle quali e'
apposta la certificazione;
   b)  i  funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato
di  conservazione, puliti da terriccio e da corpi estranei e disposti
in singolo strato;
   c)   i   funghi   sono  corredati  della  documentazione  relativa
all'acquisto  o,  nel  caso di raccolta diretta, di una dichiarazione
del venditore completa di data e luogo di raccolta;
   d)  i  funghi  sono  certificati  mediante l'applicazione, su ogni
contenitore, di un cartellino originale in cui sono riportati:
   1) la specie di appartenenza;
   2) il nome in italiano;
   3) la data della visita;
   4) il numero del verbale di avvenuta visita;
   5) il peso netto;
   6) la validita' temporale della certificazione;
   7) eventuali avvertenze per il consumo;
   8) la firma del micologo ed il corrispondente numero di iscrizione
dello stesso al registro regionale dei micologi;
   9) il timbro dell'ispettorato micologico.
   2.  Il  cartellino  di  cui  al comma 1, lettera d), accompagna il
prodotto  in  tutte  le  fasi della commercializzazione, senza essere
rimosso dal contenitore fino all'esaurimento del prodotto. In caso di
vendita   frazionata,   destinata   alla   ristorazione   pubblica  o
collettiva,  la  quantita'  di  funghi  acquistata e' accompagnata da
documentazione  indicante  la quantita' e gli estremi del certificato
originale.