Art. 15. Requisiti e condizioni per la commercializzazione 1. La commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili freschi e' effettuata con le seguenti modalita': a) i funghi, suddivisi per specie, sono contenuti in cassette sulle quali e' apposta la certificazione; b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e da corpi estranei e disposti in singolo strato; c) i funghi sono corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore completa di data e luogo di raccolta; d) i funghi sono certificati mediante l'applicazione, su ogni contenitore, di un cartellino originale in cui sono riportati: 1) la specie di appartenenza; 2) il nome in italiano; 3) la data della visita; 4) il numero del verbale di avvenuta visita; 5) il peso netto; 6) la validita' temporale della certificazione; 7) eventuali avvertenze per il consumo; 8) la firma del micologo ed il corrispondente numero di iscrizione dello stesso al registro regionale dei micologi; 9) il timbro dell'ispettorato micologico. 2. Il cartellino di cui al comma 1, lettera d), accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione, senza essere rimosso dal contenitore fino all'esaurimento del prodotto. In caso di vendita frazionata, destinata alla ristorazione pubblica o collettiva, la quantita' di funghi acquistata e' accompagnata da documentazione indicante la quantita' e gli estremi del certificato originale.