Art. 17. Funghi secchi 1. Sono commerciabili i funghi secchi aventi le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 5, ed appartenenti alle specie di cui al medesimo articolo. 2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 12.