Art. 17.
                            Funghi secchi

   1.  Sono  commerciabili  i funghi secchi aventi le caratteristiche
previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 376/1995,
art.  5,  ed appartenenti alle specie di cui al medesimo articolo. 2.
La vendita dei funghi porcini secchi sfusi e' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 12.