Art. 18. Funghi conservati 1. La commercializzazione dei funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati che, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, possiedono i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, articoli 9 e 10, e' ammessa esclusivamente per le specie comprese nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.