Art. 18.
                          Funghi conservati

   1.   La   commercializzazione  dei  funghi  conservati  sott'olio,
sott'aceto,  in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati
che, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962,
n.  283, possiedono i requisiti prescritti dal decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   376/1995,  articoli  9  e  10,  e'  ammessa
esclusivamente  per  le  specie comprese nell'allegato II del decreto
del Presidente della Repubblica medesimo.