Art. 19. Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 50,00 ad euro 300,00 per: 1) chi esercita la raccolta di funghi senza l'autorizzazione di cui all'art. 4; 2) chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale di cui all'art. 4, comma 9; b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo di cui all'art. 6, comma 1, o in difformita' dell'art. 6, comma 10; c) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui all'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e per ciascuna violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5; d) da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni: 1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale; 2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso; 3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse; 4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perche' mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perche' invasi da muffe e parassiti; e) confezionamento dei funghi in difformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 6, commi 1 e 2. 2. Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite all'art. 7, comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'ASL che ha eseguito il controllo. 3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all'art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede in analogia a quanto indicato nel comma 2, salvo la facolta' del trasgressore di dimostrare, entro ventiquattro ore dal rilievo della infrazione, la legittimita' della provenienza. 4. E' cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni di cui al comma 1, all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all'art. 4, comma 11. 5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio e' subordinato al superamento del colloquio abilitativo di cui all'art. 4, comma 6. In caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell'autorizzazione. 6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali se le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato. 7. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.