Art. 19.
                       Sanzioni amministrative

   1.  Per  le  violazioni  alle disposizioni della presente legge si
applicano  le  seguenti  sanzioni amministrative: a) da euro 50,00 ad
euro 300,00 per:
   1)  chi  esercita  la raccolta di funghi senza l'autorizzazione di
cui all'art. 4;
   2)   chi   esercita   la   raccolta  di  funghi  epigei  spontanei
commestibili  senza  aver  provveduto  al  pagamento  del  contributo
annuale di cui all'art. 4, comma 9;
   b)  da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o
frazione  di  esso,  raccolti  in  eccedenza  al  quantitativo di cui
all'art. 6, comma 1, o in difformita' dell'art. 6, comma 10;
   c)  da  euro  25,00  ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui
all'art.  6,  commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e per ciascuna violazione di
cui all'art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
   d)  da  euro  258,00  ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti
violazioni:
   1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione
comunale;
   2)  vendita  di  funghi  epigei  freschi spontanei senza il dovuto
controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;
   3)  commercializzazione  di  funghi  epigei  freschi  spontanei  o
conservati appartenenti a specie non ammesse;
   4)  vendita  di  funghi non riconoscibili a causa di rotture o del
non  idoneo  stato  di  conservazione  o  perche' mescolati con altre
specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perche' invasi da
muffe e parassiti;
   e)  confezionamento dei funghi in difformita' alle disposizioni di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 6,
commi 1 e 2.
   2.  Le  violazioni  di  cui  al  comma  1, ad esclusione di quelle
riferite all'art. 7, comportano anche la confisca dei funghi raccolti
e  la  relativa  distribuzione  ad  enti o istituti di beneficenza. I
funghi  riconosciuti  non  idonei  al  consumo  sono  destinati  alla
distruzione a cura dell'ASL che ha eseguito il controllo.
   3.  Per  i casi di infrazione alle disposizioni contenute all'art.
7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede in analogia a quanto indicato nel
comma  2,  salvo  la  facolta'  del trasgressore di dimostrare, entro
ventiquattro  ore dal rilievo della infrazione, la legittimita' della
provenienza.
   4. E' cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente
verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni di cui al comma 1,
all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'annotazione
delle  violazioni  stesse  sul registro anagrafico di cui all'art. 4,
comma 11.
   5.  Nel  caso  di  tre  violazioni  nel  corso  di  un biennio, al
trasgressore   si   applica   la  sanzione  accessoria  della  revoca
dell'autorizzazione  per  un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo
rilascio  e'  subordinato al superamento del colloquio abilitativo di
cui  all'art. 4, comma 6. In caso di ulteriore recidiva si applica la
revoca definitiva dell'autorizzazione.
   6.  E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali se le
violazioni   alle   disposizioni   contenute   nella  presente  legge
costituiscono reato.
   7.  Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni
di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.