Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

   1.  Ai  sensi della presente legge si intende: a) per raccolta, la
raccolta   dei   funghi   epigei   spontanei   commestibili,  se  non
diversamente specificato;
   b)  per  enti  competenti,  gli  enti  che  esercitano le funzioni
amministrative  in  materia  di  raccolta  di funghi epigei spontanei
commestibili.