Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi della presente legge si intende: a) per raccolta, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, se non diversamente specificato; b) per enti competenti, gli enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili.