Art. 21.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente
legge,  stimati  per l'anno 2007 in euro 400.000,00, si fa fronte con
lo  stanziamento  di  cui  ad  apposito capitolo di nuova istituzione
dell'unita'  previsionale  di  base 4.15.38 dello stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 2007. 2. Agli oneri finanziari per
gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
   3.  Gli  introiti  derivanti  dalle sanzioni amministrative di cui
all'art.   19  confluiscono  nell'istituendo  capitolo  di  bilancio,
finalizzato all'applicazione della presente legge.
   4.  La  Regione  puo'  ridistribuire i proventi di cui al comma 3,
agli  enti  di  competenza  per  le  rispettive  iniziative  connesse
all'attuazione della presente legge.