Art. 21. Norma finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2007 in euro 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui ad apposito capitolo di nuova istituzione dell'unita' previsionale di base 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007. 2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio. 3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 19 confluiscono nell'istituendo capitolo di bilancio, finalizzato all'applicazione della presente legge. 4. La Regione puo' ridistribuire i proventi di cui al comma 3, agli enti di competenza per le rispettive iniziative connesse all'attuazione della presente legge.