Art. 3. Esercizio delle funzioni amministrative 1. L'esercizio delle funzioni amministrative, in materia di' raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, e' attribuito alle province ed alle comunita' montane per il territorio di propria competenza. Gli enti competenti possono delegare il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 4, comma 2, ai comuni. 2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure specifiche per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca dell'area Sviluppo attivita' settore primario, dal settore Ecologia dell'area Ecologia e dal settore Prevenzione e assistenza sanitaria dell'area Assistenza sanitaria. 3. Le province e le comunita' montane programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte anche ai raccoglitori. 4. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo micologico e commercializzazione dei funghi e' attribuito alle aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, competenti per territorio, nell'ambito degli indirizzi generali adottati dalla Giunta regionale. 5. La Regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, si avvale, ai soli fini consultivi, anche delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.