Art. 3.
               Esercizio delle funzioni amministrative

   1.  L'esercizio  delle  funzioni  amministrative,  in  materia di'
raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, e' attribuito alle
province  ed  alle  comunita'  montane  per  il territorio di propria
competenza.   Gli   enti  competenti  possono  delegare  il  rilascio
dell'autorizzazione,  di  cui  all'art.  4, comma 2, ai comuni. 2. Le
funzioni  amministrative,  di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito
di  indirizzi  generali  e  di  coordinamento  adottati  dalla Giunta
regionale  sulla base di un regolamento, contenente misure specifiche
per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste,
Caccia  e  Pesca  dell'area  Sviluppo attivita' settore primario, dal
settore  Ecologia  dell'area  Ecologia  e  dal  settore Prevenzione e
assistenza sanitaria dell'area Assistenza sanitaria.
   3.  Le  province  e  le  comunita'  montane programmano ed attuano
interventi   allo   scopo   di   garantire   la  conservazione  e  la
valorizzazione   del   patrimonio  naturale  esistente  e  promuovono
iniziative  di  educazione  ambientale  e micologica rivolte anche ai
raccoglitori.
   4.   L'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di
controllo  micologico  e commercializzazione dei funghi e' attribuito
alle  aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, competenti
per  territorio,  nell'ambito degli indirizzi generali adottati dalla
Giunta regionale.
   5.  La  Regione  Campania,  per l'attuazione degli obiettivi della
presente  legge,  si  avvale,  ai  soli  fini consultivi, anche delle
associazioni micologiche di rilevanza regionale.