Art. 4.
                    Autorizzazione alla raccolta

   1.  La  raccolta  dei  funghi  epigei  spontanei  commestibili  e'
consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e
quantita'   di  cui  alla  presente  legge.  2.  L'autorizzazione  e'
rilasciata  dagli  enti  competenti, previo superamento del colloquio
abilitativo  di  cui  al  comma 6, con apposito tesserino conforme al
modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.
   3.  L'autorizzazione  alla  raccolta  dei  funghi epigei spontanei
commestibili  ha validita' quinquennale, sul territorio regionale, e'
convalidata  a  cadenza  annuale  ed  e'  soggetta  solo  al  rinnovo
amministrativo.
   4. L'autorizzazione e' personale e non cedibile.
   5. L'eta' minima per il rilascio dell'autorizzazione e' fissata in
anni  quattordici.  Ai  minori  di  anni quattordici e' consentita la
raccolta   dei   funghi   epigei   spontanei   commestibili   purche'
accompagnati  da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti
dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale
di raccolta consentito.
   6.   Il   colloquio   abilitativo,   necessario  per  il  rilascio
dell'autorizzazione,   e'   svolto   presso   l'ente   di  competenza
territoriale  in  cui ricade il comune di residenza dell'interessato,
sulla  base  di  linee  guida  della  Giunta  regionale. Il colloquio
abilitativo   e'   finalizzato   al   riconoscimento   delle   specie
commestibili  ed  alla  conoscenza  degli  elementi  essenziali della
micologia e delle intossicazioni da funghi. Dal colloquio abilitativo
sono  esentati  i  micologi  in possesso dell'attestato rilasciato ai
sensi  del  decreto  del Ministero della sanita' 29 novembre 1996, n.
686,  e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso
l'assessorato regionale alla sanita'.
   7.  L'autorizzazione  e'  soggetta  a  convalida annuale, mediante
allegazione  al tesserino della ricevuta di versamento del contributo
annuale.
   8.  La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali
di godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, e' senza limiti
di  quantita'  e  non  soggetta  ad autorizzazione, fermo restando il
superamento  del  colloquio  abilitativo  di  cui  al  comma  6 ed il
rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7.
   9.  I  raccoglitori  di  funghi epigei spontanei commestibili sono
tenuti  al  versamento,  su  conto corrente postale, di un contributo
annuale  di  euro trenta a favore dell'ente preposto al rilascio o al
rinnovo  dell'autorizzazione annuale. Il periodo di validita' annuale
del contributo si riferisce alla data di rilascio dell'autorizzazione
ovvero  del suo rinnovo. L'importo del contributo annuale puo' essere
adeguato con provvedimento della Giunta regionale.
   10.  I  cittadini  non residenti in Campania e gia' in possesso di
tesserino  abilitativo rilasciato nella propria Regione di residenza,
possono   effettuare   la   raccolta   dei  funghi  epigei  spontanei
commestibili  sul territorio della Regione Campania mediante permessi
occasionali giornalieri, rilasciati da un'amministrazione provinciale
della  Regione  Campania,  aventi validita' sul territorio regionale,
entro  un numero preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per
ciascuna provincia. I permessi occasionali possono avere anche durata
settimanale  e  sono sottoposti al contributo di euro dieci al giorno
da versare al momento del rilascio.
   11.  E'  istituito,  presso  gli  enti  di competenza, il registro
anagrafico  dei  raccoglitori  autorizzati di funghi epigei spontanei
commestibili.  Nel  registro sono annotati gli estremi dei versamenti
annuali,  le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 ai fini della
irrogazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile
ai fini amministrativi.
   12.   Gli   enti   di  competenza  possono  rilasciare  a  persone
nominativamente  individuate speciali autorizzazioni di raccolta, per
periodi   limitati,   in  occasione  di  mostre,  seminari  ed  altre
manifestazioni  di  particolare interesse micologico e naturalistico,
nonche'  per  comprovati  interessi  scientifici,  compresi quelli di
mappatura  e  censimento delle specie fungine. Le autorizzazioni sono
comunicate   ai   competenti   uffici   amministrativi  della  Giunta
regionale.