Art. 4. Autorizzazione alla raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantita' di cui alla presente legge. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dagli enti competenti, previo superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6, con apposito tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla Giunta regionale. 3. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validita' quinquennale, sul territorio regionale, e' convalidata a cadenza annuale ed e' soggetta solo al rinnovo amministrativo. 4. L'autorizzazione e' personale e non cedibile. 5. L'eta' minima per il rilascio dell'autorizzazione e' fissata in anni quattordici. Ai minori di anni quattordici e' consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili purche' accompagnati da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito. 6. Il colloquio abilitativo, necessario per il rilascio dell'autorizzazione, e' svolto presso l'ente di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza dell'interessato, sulla base di linee guida della Giunta regionale. Il colloquio abilitativo e' finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi. Dal colloquio abilitativo sono esentati i micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanita' 29 novembre 1996, n. 686, e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l'assessorato regionale alla sanita'. 7. L'autorizzazione e' soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino della ricevuta di versamento del contributo annuale. 8. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, e' senza limiti di quantita' e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7. 9. I raccoglitori di funghi epigei spontanei commestibili sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di euro trenta a favore dell'ente preposto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione annuale. Il periodo di validita' annuale del contributo si riferisce alla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo rinnovo. L'importo del contributo annuale puo' essere adeguato con provvedimento della Giunta regionale. 10. I cittadini non residenti in Campania e gia' in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella propria Regione di residenza, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della Regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da un'amministrazione provinciale della Regione Campania, aventi validita' sul territorio regionale, entro un numero preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per ciascuna provincia. I permessi occasionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio. 11. E' istituito, presso gli enti di competenza, il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati di funghi epigei spontanei commestibili. Nel registro sono annotati gli estremi dei versamenti annuali, le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 ai fini della irrogazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi. 12. Gli enti di competenza possono rilasciare a persone nominativamente individuate speciali autorizzazioni di raccolta, per periodi limitati, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, nonche' per comprovati interessi scientifici, compresi quelli di mappatura e censimento delle specie fungine. Le autorizzazioni sono comunicate ai competenti uffici amministrativi della Giunta regionale.