Art. 5.
                Dati informativi sulle autorizzazioni

   1.  Gli enti competenti o delegati al rilascio dell'autorizzazione
comunicano  agli  uffici della Giunta regionale, entro il 15 dicembre
di   ogni   anno,   il   numero  delle  autorizzazioni  rilasciate  e
convalidate,  distinte per tipologia. Gli enti trasmettono, altresi',
entro   la   stessa   data,   l'elenco  aggiornato  dei  titolari  di
autorizzazioni, distinto per tipologia.