Art. 5. Dati informativi sulle autorizzazioni 1. Gli enti competenti o delegati al rilascio dell'autorizzazione comunicano agli uffici della Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni rilasciate e convalidate, distinte per tipologia. Gli enti trasmettono, altresi', entro la stessa data, l'elenco aggiornato dei titolari di autorizzazioni, distinto per tipologia.