Art. 6.
                        Modalita' di raccolta

   1.  La  raccolta  dei  funghi  epigei  spontanei  commestibili  e'
ammessa,  nel  territorio  della  Regione Campania, per una quantita'
massima  giornaliera  di  chilogrammi tre complessivi per persona, di
cui  non piu' di chilogrammi uno delle specie Amanita caesarea (Ovolo
buono)  e Calocybe gambosa (Prugnolo). 2. I limiti di cui al comma 1,
possono  essere  superati  se la raccolta dei funghi epigei spontanei
commestibili e' costituita da un solo cespo di funghi concresciuti.
   3.  E'  vietata,  per  motivi  di  ordine  medico  e sanitario, la
raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie Amanita
caesarea  allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo
di lacerazione naturale e spontanea.
   4.  E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili
di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del
cappello  inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di piccola
taglia  al  di  sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi
concrescenti.  La  Giunta  regionale,  entro  tre  mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, individuale specie fungine
per le quali si applica il presente comma.
   5. E' vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili
mediante  l'uso  di  rastrelli,  uncini  o  altri  mezzi  che possono
danneggiare  lo  strato  umifero  del  terreno,  il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione.
   6.  E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili
dei  quali  non  sono  conservate le caratteristiche morfologiche che
consentono la sicura determinazione della specie.
   7.  E'  vietata  la  distruzione  volontaria  dei corpi fruttiferi
fungini di qualsiasi specie. E' obbligatoria la pulitura sommaria sul
luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli.
   8.  La  raccolta  di  funghi  epigei spontanei non commestibili e'
consentita  solo  a  personale abilitato e solo per scopi didattici o
scientifici,  nel  limite giornaliero di cinque esemplari per singola
specie.
   9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in
contenitori  rigidi  ed  aerati  o  comunque  idonei  a consentire la
diffusione  delle  spore. E' vietato l'uso di contenitori di plastica
non pervi.
   10.  E'  vietata  la  raccolta  e l'asportazione, anche ai fini di
commercio,  della  cotica  superficiale del terreno, salvo che per le
opere  di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria
e  straordinaria  delle  strade  e  dei  passaggi  e  per le pratiche
colturali,  fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche
naturalistico, dello stato dei luoghi.