Art. 6. Modalita' di raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' ammessa, nel territorio della Regione Campania, per una quantita' massima giornaliera di chilogrammi tre complessivi per persona, di cui non piu' di chilogrammi uno delle specie Amanita caesarea (Ovolo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo). 2. I limiti di cui al comma 1, possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' costituita da un solo cespo di funghi concresciuti. 3. E' vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea. 4. E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di piccola taglia al di sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi concrescenti. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuale specie fungine per le quali si applica il presente comma. 5. E' vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 6. E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie. 7. E' vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie. E' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. 8. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili e' consentita solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie. 9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di contenitori di plastica non pervi. 10. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi.