Art. 7. Luoghi di raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' consentita sul territorio regionale, tutti i giorni della settimana, da un ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto. 2. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' vietata nelle aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali. 3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli stessi, salvo che ai proprietari o ai conduttori. 4. I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l'esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e poste ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili contiguamente. E' in ogni caso vietata la costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento. 5. E' vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei periodi in cui e' in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi medesimi. 6. I piani di assestamento forestale che prevedono la regolamentazione della raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei demani comunali sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.