Art. 7.
                         Luoghi di raccolta

   1.  La  raccolta  dei  funghi  epigei  spontanei  commestibili  e'
consentita  sul territorio regionale, tutti i giorni della settimana,
da  un ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto. 2.
La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' vietata nelle
aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali.
   3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' vietata
nei  giardini  e  nei  terreni  di  pertinenza  degli immobili ad uso
abitativo  adiacenti  agli  stessi,  salvo  che  ai  proprietari o ai
conduttori.
   4.  I  proprietari  o  i  conduttori  di  fondi pubblici e privati
possono   interdire   la   raccolta   dei   funghi  epigei  spontanei
commestibili  mediante  opportuna  delimitazione  ed apposite tabelle
recanti  l'esplicito  divieto.  Le  tabelle,  esenti  da  tassa, sono
collocate  ad  almeno 1,80 metri da terra e poste ad una distanza non
superiore  ai  150  metri  e  visibili contiguamente. E' in ogni caso
vietata  la  costituzione  di  riserve  private di raccolta di funghi
epigei spontanei commestibili a pagamento.
   5.  E'  vietata,  nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi
epigei  spontanei  commestibili  nei  periodi  in  cui  e' in atto la
raccolta  delle  castagne,  ad  esclusione  dei  titolari  di diritti
personali o reali di godimento sui fondi medesimi.
   6.   I   piani   di   assestamento   forestale  che  prevedono  la
regolamentazione   della   raccolta   dei   funghi  epigei  spontanei
commestibili  nei  demani comunali sono adeguati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.