Art. 8.
                     Raccoglitori professionali

   1.  Gli  enti  competenti  rilasciano nelle sole aree classificate
montane  speciali  autorizzazioni,  a scopo di lavoro, a raccoglitori
professionali  che, con idonea attestazione del sindaco del comune di
residenza, ai sensi della legge n. 352/1993, comprovano la necessita'
di  integrazione  del reddito. 2. Le categorie cui e' riconosciuta la
qualifica di raccoglitore professionale sono:
   a) i coltivatori diretti;
   b)  coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi
gli  utenti  dei beni di uso civico e di proprieta' collettive per il
territorio di pertinenza;
   c)   i  soci  di  cooperative  agricolo-forestali  e  di  societa'
costituite  ai sensi della legge regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei
terreni e nei boschi gestiti.
   3.   L'ente   che   ha   provveduto   al  rilascio  o  al  rinnovo
dell'autorizzazione  speciale  di  cui  al  comma 1, puo' verificare,
durante  il  periodo  di  validita'  dello  stesso,  se  persistono i
requisiti  ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore
professionale di cui al comma 2.
   4.  Le  autorizzazioni  speciali  per i raccoglitori professionali
sono  rilasciate  previo  superamento di colloquio abilitativo di cui
all'art. 4, comma 6.
   5.  Il  limite  quantitativo  di  cui  all'art.  6, comma 1, per i
raccoglitori  professionali e' elevato fino alla quantita' massima di
chilogrammi dieci.
   6. Gli enti competenti possono prevedere a favore dei raccoglitori
professionali  la  decurtazione  fino  al  cinquanta  per  cento  del
contributo annuale di cui all'art. 4, comma 9.
   7.  Le  autorizzazioni  speciali,  di  cui  al  comma  4, non sono
rinnovate  ai  raccoglitori  professionali che, alla scadenza annuale
dell'autorizzazione  stessa,  non dimostrano di aver commercializzato
almeno  chilogrammi  cento  di  funghi  epigei spontanei commestibili
freschi.