Art. 8. Raccoglitori professionali 1. Gli enti competenti rilasciano nelle sole aree classificate montane speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del sindaco del comune di residenza, ai sensi della legge n. 352/1993, comprovano la necessita' di integrazione del reddito. 2. Le categorie cui e' riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono: a) i coltivatori diretti; b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive per il territorio di pertinenza; c) i soci di cooperative agricolo-forestali e di societa' costituite ai sensi della legge regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei terreni e nei boschi gestiti. 3. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione speciale di cui al comma 1, puo' verificare, durante il periodo di validita' dello stesso, se persistono i requisiti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui al comma 2. 4. Le autorizzazioni speciali per i raccoglitori professionali sono rilasciate previo superamento di colloquio abilitativo di cui all'art. 4, comma 6. 5. Il limite quantitativo di cui all'art. 6, comma 1, per i raccoglitori professionali e' elevato fino alla quantita' massima di chilogrammi dieci. 6. Gli enti competenti possono prevedere a favore dei raccoglitori professionali la decurtazione fino al cinquanta per cento del contributo annuale di cui all'art. 4, comma 9. 7. Le autorizzazioni speciali, di cui al comma 4, non sono rinnovate ai raccoglitori professionali che, alla scadenza annuale dell'autorizzazione stessa, non dimostrano di aver commercializzato almeno chilogrammi cento di funghi epigei spontanei commestibili freschi.