Art. 4. Modifiche legislative 1. L'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, e' cosi' modificato: a) al comma 1 e' soppressa la parola "sostituito" ed inserita la parola "integrato"; b) al comma 4, lettera a), il punto 11, e' cosi' modificato: "11. Gli enti di cui all'art. 2, per l'accensione del mutuo, in sostituzione della Cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parita' di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." 2. All'art. 31, comma 5, della legge regionale n. 1/2007, e all'art. 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole "comunita' montana" aggiungere "e le province".