Art. 4.
                        Modifiche legislative

   1.  L'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, e' cosi'
modificato:  a)  al  comma  1  e' soppressa la parola "sostituito" ed
inserita la parola "integrato";
   b) al comma 4, lettera a), il punto 11, e' cosi' modificato:
   "11.  Gli  enti  di cui all'art. 2, per l'accensione del mutuo, in
sostituzione  della  Cassa  depositi  e prestiti possono scegliere, a
parita'  di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le
procedure  dell'evidenza  pubblica,  ai sensi della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
   2.  All'art.  31,  comma  5,  della  legge  regionale n. 1/2007, e
all'art.  12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24,
dopo le parole "comunita' montana" aggiungere "e le province".