Art. 10.
Sostituzione dell'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n.
                    9 e successive modificazioni

1.  L'art.  19-bis  della  legge  regionale  10 marzo 1973, n. 9 come
introdotto  dal comma 14 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2006
e'  cosi'  sostituito: "Art. 19-bis. - 1. L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio   regionale,  e'  autorizzato  ad  erogare  ai  consiglieri
regionali,  cessati  dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno
pari  ad  una  mensilita' dell'indennita' consiliare per ogni anno di
effettivo  esercizio  del  mandato, il cui importo massimo non superi
comunque le dieci mensilita'.
2.  Ai  fini  del  computo  del  periodo  di mandato per l'erogazione
dell'assegno  di  cui  al  comma  1 la frazione di anno, che sia pari
almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.".
2.  Le  disposizioni  di cui all'art. 19-bis della legge regionale 10
marzo  1973, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
hanno  effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si
verificano dall'entrata in vigore della presente legge.