Art. 10. Sostituzione dell'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni 1. L'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come introdotto dal comma 14 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2006 e' cosi' sostituito: "Art. 19-bis. - 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e' autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilita' dell'indennita' consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilita'. 2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.". 2. Le disposizioni di cui all'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dall'entrata in vigore della presente legge.