Art. 11.
                      Disposizioni transitorie

1.  Per  i  consiglieri  cessati  dal mandato alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  che  siano  gia'  titolari di assegno
vitalizio  in  corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso
ai  sensi  dell'art.  15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive  modificazioni,  nonche'  per  i  consiglieri  cessati dal
mandato  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge per i
quali  stanno  maturando le condizioni per l'ottenimento dell'assegno
medesimo,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni previste dalla
legge  regionale 10 marzo 1973, n. 9, cosi' come da ultimo modificata
dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale
28  dicembre  1993, n. 55 cosi' come da ultimo modificata dalla legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2.