Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano gia' titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell'art. 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonche' per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l'ottenimento dell'assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, cosi' come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 cosi' come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.