Art. 12. A b r o g a z i o n i 1. Restano abrogate: a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni; b) la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali" " e successive modificazioni; c) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 "Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26"; d) la legge regionale 7aprile 1994, n. 17 "Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali" e successive modifiche e integrazioni"; e) il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e successive modificazioni. 2. L'abrogazione dell'art. 4, commi 1 e, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, decorre dal 10 gennaio 2010. 3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, e' abrogata la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 "Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.