Art. 12.
                        A b r o g a z i o n i

1.  Restano  abrogate:  a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
"Disciplina  integrativa  delle  disposizioni  della  legge regionale
10marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria,
dell'assicurazione  infortuni  e  della cassa di previdenza in favore
dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'art. 3
della   legge   regionale   14   marzo  1975,  n.  26,  e  successive
modificazioni,  in  tema  di  assegno  di  fine  mandato a favore dei
consiglieri regionali" e successive modificazioni;
b)  la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 "Integrazioni e modifiche
alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza
sanitaria,  dell'assicurazione  infortuni e della cassa di previdenza
dei consiglieri regionali" " e successive modificazioni;
c)  la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 "Modifiche alle leggi
regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26";
d)  la legge regionale 7aprile 1994, n. 17 "Modifica della disciplina
in  materia  di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui
alla  legge  regionale  10  marzo  1973, n. 9 in tema di "Istituzione
dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa
di  previdenza  in  favore  dei  consiglieri  regionali" e successive
modifiche e integrazioni";
e)  il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n.
2  "legge  finanziaria  regionale  per l'esercizio 2006" e successive
modificazioni.
2.  L'abrogazione  dell'art.  4,  commi 1 e, della legge regionale 28
dicembre 1993, n. 55, decorre dal 10 gennaio 2010.
3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  1, e' abrogata la legge
regionale  21 dicembre 2006, n. 28 "Modifica delle disposizioni della
legge  regionale  10  marzo  1973,  n. 9 "Istituzione dell'assistenza
sanitaria,  dell'assicurazione  infortuni e della cassa di previdenza
in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.