Art. 13.
 Aggiunta dell'art. 8-ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1.  Dopo  l'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e'
aggiunto  il  seguente  articolo:  "Art.  8-ter.  (Devoluzione  degli
emolumenti).  -  1.  I  consiglieri e gli assessori regionali possono
delegare   rispettivamente   l'Ufficio  di  Presidenza  e  la  giunta
regionale  a  devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti
spettanti  fino  al  limite dell'intera somma al netto delle ritenute
obbligatorie".