Art. 13. Aggiunta dell'art. 8-ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 8-ter. (Devoluzione degli emolumenti). - 1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'Ufficio di Presidenza e la giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell'intera somma al netto delle ritenute obbligatorie".