Art. 14.
Modifica dell'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1.  L'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e' cosi'
sostituito:  "Art.  8-bis.  (Componenti  della  giunta  regionale non
consiglieri  regionali).  -  1.  I  componenti della giunta regionale
nominati  al  di  fuori dei componenti del Consiglio regionale devono
essere  in  possesso  dei requisiti per essere candidati al Consiglio
regionale  e  non  versare  nelle  situazioni di ineleggibilita' e di
incompatibilita' previste per i Consiglieri regionali.
2.  A  decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1
sono  corrisposti  dalla  data della nomina e per tutto il periodo in
cui   fanno  parte  della  giunta  regionale  i  medesimi  emolumenti
spettanti  ai  consiglieri regionali ad esclusione dell'indennita' di
carica  di cui all'art. 1, comma 1. Non sono estese in particolare le
disposizioni   in   materia  di  assegno  vitalizio,  di  assegno  di
reversibilita'  e  di  assegno  di  fine  mandato,  di cui alla legge
regionale   10  marzo  1973,  n.  9  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  ed  alla  legge  regionale  28  dicembre  1993, n. 55 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. Il primo e secondo comma
dell'art.  15  della  legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in
caso  di cessazione dalla carica di componente della giunta regionale
e   successiva   elezione   dello  stesso  soggetto  alla  carica  di
consigliere regionale.".
La  presente  legge  sara'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 luglio 2007
                                GALAN