Art. 14. Modifica dell'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 1. L'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e' cosi' sostituito: "Art. 8-bis. (Componenti della giunta regionale non consiglieri regionali). - 1. I componenti della giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per i Consiglieri regionali. 2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta regionale i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ad esclusione dell'indennita' di carica di cui all'art. 1, comma 1. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilita' e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 27 luglio 2007 GALAN