Art. 2. Modifica dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni 1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, le parole "e assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa" sono soppresse. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per l'assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa e' per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.