Art. 2.
Modifica  dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
                      successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9, le parole "e assicurazione per l'assistenza sanitaria integrativa"
sono  soppresse.  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di
contribuzione   per   l'assicurazione   per   l'assistenza  sanitaria
integrativa e' per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e
per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.