Art. 4.
Modifica  dell'art.  9  della  legge  regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
                      successive modificazioni

1.  L'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo
sostituito  dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre
2006,  n.  28  e'  cosi'  sostituito:  "Art.  9. - 1. Hanno diritto a
conseguire l'assegno vitalizio:
a)  i  consiglieri  eletti  fino  alla  quinta  legislatura compresa,
cessati  dal  mandato,  che  abbiano compiuto cinquantacinque anni di
eta', ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;
b)  i  consiglieri  eletti  per  la prima volta a partire dalla sesta
legislatura  fino  all'ottava  compresa,  cessati  dal  mandato, alle
seguenti condizioni:
1)  abbiano compiuto sessanta anni di eta', salvo quanto previsto dal
comma 4;
2)  abbiano  esercitato  il mandato per almeno dodici mesi elevato ad
almeno  trenta  mesi  per  i  consiglieri  eletti  per la prima volta
nell'ottava legislatura;
3)  abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno
cinque anni;
c)  i  consiglieri  eletti  per  la  prima volta a partire dalla nona
legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
1)  abbiano  compiuto  sessantacinque  anni  di  eta',  salvo  quanto
previsto dal comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;
3)  abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno
cinque anni.
2. Hanno diritto inoltre a conseguire l'assegno vitalizio:
a)  i  consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili
al  lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del
mandato  consiliare  e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro
eta' ed il periodo di contribuzione;
b)  i  consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra
causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati,
qualora  abbiano  un  periodo di contribuzione di almeno cinque anni,
indipendentemente dal limite minimo di eta';
c)  i  consiglieri  che dopo la cessazione del mandato siano divenuti
inabili  al  lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di
contribuzione  di  almeno  cinque  anni, indipendentemente dal limite
minimo di eta'.
3.  Per  i  consiglieri  inabili  al  lavoro  in  modo permanente, si
prescinde dal limite minimo di eta'.
4.   Possono   chiedere   l'anticipata   corresponsione  dell'assegno
vitalizio:
a)  i  consiglieri,  di  cui  alla lettera b) del comma 1, cessato il
mandato,  al  compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. In tal
caso la misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente tabella:
Eta' pensionamento             |Coefficente di riduzione
-                              |-
55                             |0,7604
56                             |0,8016
57                             |
0,8460                         |
58                             |0,8936
59                             |0,9448

b)  i  consiglieri  di  cui  alla lettera  c) del comma 1, cessato il
mandato, al compimento del sessantesimo anno di eta'.
In  tal  caso  la  misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente
tabella:
Eta' di pensionamento            |Coefficente di riduzione
-                                |-
60                               |0,7604
61                               |0,8016
62                               |0,8460
63                               |0,8936
64                               |0,9448

5.   Ai   fini   del   computo  degli  anni  di  contribuzione  e  di
anticipazione,  la  frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e
un giorno si calcola come anno intero.
6.  I  consiglieri,  che  al  momento  della  cessazione del mandato,
abbiano raggiunto il limite di eta' per il conseguimento dell'assegno
vitalizio  o  lo  raggiungano  prima  del  periodo  occorrente per il
quinquennio  contributivo  per  l'ottenimento  dell'assegno vitalizio
nella misura massima, hanno la facolta' di versare in unica soluzione
il totale delle mensilita' mancanti per il completamento del relativo
periodo contributivo del quinquennio".
2.  Ai  consiglieri  regionali  eletti per la prima volta nell'ottava
legislatura,  cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore
della  presente legge, abbiano esercitato la facolta' di prosecuzione
volontaria  nel  versamento  della  quota di cui all'art. 8, comma 1,
lettera  a),  della  legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive
modifiche  ed  integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni
in  materia  di  prosecuzione  volontaria  del  versamento vigenti al
momento della cessazione dal mandato.
3. I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e
cessati  dal mandato al momento dell'entrata in vigore della presente
legge  hanno  diritto  a  conseguire  l'assegno  vitalizio  se  hanno
esercitato il mandato per almeno dodici mesi.