Art. 4. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni 1. L'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e' cosi' sostituito: "Art. 9. - 1. Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio: a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta', ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione; b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all'ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni: 1) abbiano compiuto sessanta anni di eta', salvo quanto previsto dal comma 4; 2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell'ottava legislatura; 3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni; c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni: 1) abbiano compiuto sessantacinque anni di eta', salvo quanto previsto dal comma 4; 2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi; 3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni. 2. Hanno diritto inoltre a conseguire l'assegno vitalizio: a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro eta' ed il periodo di contribuzione; b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di eta'; c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di eta'. 3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di eta'. 4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio: a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. In tal caso la misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente tabella: Eta' pensionamento |Coefficente di riduzione - |- 55 |0,7604 56 |0,8016 57 | 0,8460 | 58 |0,8936 59 |0,9448 b) i consiglieri di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di eta'. In tal caso la misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente tabella: Eta' di pensionamento |Coefficente di riduzione - |- 60 |0,7604 61 |0,8016 62 |0,8460 63 |0,8936 64 |0,9448 5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero. 6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di eta' per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l'ottenimento dell'assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facolta' di versare in unica soluzione il totale delle mensilita' mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio". 2. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nell'ottava legislatura, cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facolta' di prosecuzione volontaria nel versamento della quota di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria del versamento vigenti al momento della cessazione dal mandato. 3. I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e cessati dal mandato al momento dell'entrata in vigore della presente legge hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio se hanno esercitato il mandato per almeno dodici mesi.