Art. 5.
Modifica  dell'art.  10  legge  regionale  10  marzo  1973,  n.  9  e
                      successive modificazioni

1. L'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo
sostituito  dal  comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2006
e'  cosi'  sostituito:  "Art.  10. - 1. L'assegno vitalizio spettante
dopo  cinque  anni  di  contribuzione  e' commisurato al 30 per cento
dell'indennita' consiliare lorda.
2.  Ai  soli  fini  della  determinazione  dell'assegno  vitalizio  e
dell'assegno  di  fine mandato, l'indennita' consiliare lorda e' pari
all'ottanta per cento dell'indennita' parlamentare.
3.  Per  ogni  anno  di  contribuzione oltre il quinto anno l'assegno
vitalizio  e' aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70
per cento della indennita' consiliare come individuata al comma 2.
4. L'assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9
e'  stabilito,  qualora  il consigliere non abbia raggiunto il quinto
anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.
5.  Nel  caso in cui gli anni di contribuzione sono piu' di cinque si
procede a norma del comma 3.
6.  Ai  fini  del computo degli anni di contribuzione, la frazione di
anno  che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno
intero".
2.  Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 10 marzo
1973,  n,  9 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010.