Art. 5. Modifica dell'art. 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni 1. L'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2006 e' cosi' sostituito: "Art. 10. - 1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione e' commisurato al 30 per cento dell'indennita' consiliare lorda. 2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennita' consiliare lorda e' pari all'ottanta per cento dell'indennita' parlamentare. 3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno vitalizio e' aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennita' consiliare come individuata al comma 2. 4. L'assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 e' stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1. 5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono piu' di cinque si procede a norma del comma 3. 6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero". 2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n, 9 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010.