Art. 6.
Modifica  dell'art.  12  della  legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
                      successive modificazioni

1. L'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo
sostituito  dal comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre
2006, n. 28 e' cosi' sostituito: "Art. 12. - 1. Il consigliere di cui
alla  lettera  a),  comma 1 dell'art. 9, che cessi dal mandato, ha la
facolta'  di  continuare  a versare mensilmente i contributi mancanti
per ottenere, l'assegno vitalizio fino alla misura massima.
2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 9,
che  abbiano  versato  i  contributi  per un periodo di esercizio del
mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per
la  lettera  b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facolta'
di  continuare  a  versare  mensilmente  i  contributi  mancanti  per
ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima.
3.  Il  consigliere  decade  dalla  facolta' prevista dai commi 1 e 2
qualora  opti  per  la  corresponsione dell'assegno o non effettui il
versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla
fine di ogni mese.
4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano
raggiunto  il  limite  di  eta'  per  il  conseguimento  dell'assegno
vitalizio  o  lo  raggiungano  prima  del  periodo  occorrente per il
completamento  del periodo contributivo, hanno la facolta' di versare
in   unica   soluzione   il  totale  delle  mensilita'  mancanti  per
l'ottenimento dell'assegno vitalizio fino alla misura massima.".