Art. 6. Modifica dell'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni 1. L'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e' cosi' sostituito: "Art. 12. - 1. Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 9, che cessi dal mandato, ha la facolta' di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere, l'assegno vitalizio fino alla misura massima. 2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facolta' di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima. 3. Il consigliere decade dalla facolta' prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell'assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese. 4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di eta' per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facolta' di versare in unica soluzione il totale delle mensilita' mancanti per l'ottenimento dell'assegno vitalizio fino alla misura massima.".