Art. 7.
Modifica  dell'art.  14  della  legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
                      successive modificazioni

1. L'art. 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo
modificato dal comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre
2006,  n.  28  e' cosi' sostituito: "Art. 14. - 1. Il Consigliere che
cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto
per   il   conseguimento   dell'assegno  vitalizio  ha  diritto  alla
restituzione  dei  contributi  versati nella misura del 100 per cento
senza attribuzione di interessi.
2.  Analoga  facolta' compete agli aventi diritto del Consigliere nel
caso  di  suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l'assegno di
fine mandato.".