Art. 7. Modifica dell'art. 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni 1. L'art. 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e' cosi' sostituito: "Art. 14. - 1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi. 2. Analoga facolta' compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l'assegno di fine mandato.".