Art. 8.
Modifica  dell'art.  17 e dell'art. 18 della legge regionale 10 marzo
                             1973, n. 9

1.  La  lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge regionale
10  marzo  1973, n. 9, e' cosi' sostituita: "a) il coniuge cui non e'
stata  addebitata  la  separazione  o il convivente more uxorio nelle
condizioni  previste  dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 2
aprile  1996,  n.  10  con  riferimento  alla  data  di  decesso  del
consigliere, finche' rimangano nello stato libero";
2. Alla lettera c) del comma primo dell'art. 17 della legge regionale
10  marzo 1973, n. 9 dopo la parola "coniuge" sono aggiunte le parole
"o del convivente more uxorio".
3.  All'art.  18  della  legge  regionale  10  marzo  1973, n. 9 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  alla  lettera  a) del comma primo dopo le parole "avente diritto"
sono aggiunte le parole "o al convivente more uxorio";
b)  alla  lettera  b)  del  comma primo dopo la parola "coniuge" sono
aggiunte le parole "o al convivente more uxorio".