Art. 8. Modifica dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 1. La lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e' cosi' sostituita: "a) il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione o il convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finche' rimangano nello stato libero"; 2. Alla lettera c) del comma primo dell'art. 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo la parola "coniuge" sono aggiunte le parole "o del convivente more uxorio". 3. All'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma primo dopo le parole "avente diritto" sono aggiunte le parole "o al convivente more uxorio"; b) alla lettera b) del comma primo dopo la parola "coniuge" sono aggiunte le parole "o al convivente more uxorio".